Requisiti di accesso
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FAQ Ufficiali — Personale Marittimo
Chiarimenti del Comando Generale Capitanerie di Porto
No. La visita medica biennale in corso di validità non è richiesta per essere ammessi alla frequenza dei corsi di addestramento e formazione marittima.
Sì. È possibile l'ammissione al corso con carta d'identità, purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla norma. Il passaporto è necessario soltanto per l'imbarco effettivo a bordo.
L'iscrizione alla 3ª categoria non è di per sé sufficiente. L'accesso è consentito solo quando il marittimo deve soddisfare i requisiti imposti dalla Tabella Minima di Sicurezza o dai certificati nave (es. Capo barca traffico locale, Mozzo MAMS o Passeggeri). In tali casi è equiparato al lavoratore marittimo non iscritto.
È possibile dimostrare la navigazione effettuata esibendo il discharge book (libretto di navigazione) oppure una copia del ruolo di equipaggio da cui risultino i periodi di imbarco utili all'ammissione al corso di refresh.
No. Il certificato PSSR non è soggetto a scadenza. Di conseguenza, è possibile accedere direttamente al corso di Sopravvivenza e Salvataggio senza dover ripetere il corso PSSR, anche se quest'ultimo è stato conseguito molti anni prima.
Il personale industriale su piattaforme off-shore che effettua "trasporto di personale" deve essere in possesso delle certificazioni STCW: PSSR, Sopravvivenza e Salvataggio e Antincendio di Base — oppure, in alternativa, delle certificazioni GWO o OPITO.
Solo gli attestati conseguiti in uno Stato membro dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, esclusivamente ai fini dell'imbarco, ai sensi della Direttiva UE 2019/1159. Gli attestati STCW conseguiti fuori dall'UE non possono essere registrati sul libretto di navigazione italiano.
Utilizzare gli acronimi del Decreto (Allegato 12): MISCR per il marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare, NONISCR per il lavoratore marittimo italiano non iscritto, LESTERO per il lavoratore marittimo non italiano. L'acronimo VTD non va riportato nella scheda (identifica il corso, non il discente).
Sì, per praticità procedimentale è possibile indicare "Basic Training", ma in tal caso la scheda deve essere integrata con l'elenco di tutti i singoli corsi che compongono il Basic Training, nel rispetto della propedeuticità prevista dall'Art. 5.
Sì. Per i corsi rivolti al "personale di terra" (es. Maritime Security terrestre, Formazione per Formatori) il Direttore del Corso può accettare in alternativa: una dichiarazione firmata dall'azienda che richiede la frequenza durante l'orario di lavoro, oppure una dichiarazione del discente stesso che esplicita i motivi della domanda di formazione (partecipazione a concorso, accredito come docente, ecc.).
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